Il collocamento mirato

La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), con l’introduzione dell’articolo 67-bis, ha individuato i care leavers come nuova categoria di riservatari ex art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, considerati meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro.

Cosa dice la disposizione

La disposizione in parola recita: «La quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria». Pertanto, il legislatore, pur lasciando inalterata la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68 del 1999 – che è pari ad un punto percentuale per chi occupa più di 150 dipendenti (ovvero ad una unità per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti) – ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari del collocamento ai sensi del medesimo art. 18, includendo anche la categoria dei cosiddetti care leavers.

Gli elenchi di collocamento mirato

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha redatto la circolare n. 683 del 25 gennaio 2021 con la quale sono stati forniti i dettagli e le istruzioni operative sulla possibilità, a favore dei care leavers, di procedere all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato.

La nota chiarisce, come detto, i requisiti di accesso alla misura, i limiti per la fruizione del beneficio e le modalità per l’iscrizione alle suddette liste: si chiarisce che i care leavers hanno diritto all’iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul collocamento mirato entro l’arco temporale che va dal 18esimo anno di età fino al compimento del 21esimo anno d’età. Laddove il soggetto abbia effettuato l’iscrizione nel suddetto termine, la medesima potrà essere conservata fino al momento della perdita dello stato di disoccupazione.

Il care leaver può quindi usufruire della possibilità di essere iscritto al collocamento previsto dalla legge n. 68 del 1999, fino alla perdita dello stato di disoccupazione (dovuta a un’assunzione, alle disposizioni relative alla condizionalità previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Quanto vale l’iscrizione

L’iscrizione effettuata entro il suddetto termine temporale potrà essere conservata anche oltre il 21esimo anno di età e fino al momento della perdita dello stato di disoccupazione. La fruizione del beneficio non è vincolata alla partecipazione al progetto sperimentale e nemmeno alla sussistenza di un provvedimento di prosieguo amministrativo.

Per maggiori informazioni sulla disciplina del collocamento mirato consultare la pagina “Inserimento e collocamento lavoro” del sito cliclavoro. Sul portale lavoro della propria Regione o della propria Provincia è inoltre possibile consultare le offerte di lavoro sia per il collocamento mirato che per il collocamento ordinario.