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Erogazione di Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo Sardegna
8 Marzo 2024 | 31 Marzo 2024
” … L’art. 119, comma 6, della Costituzione, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, prevede che la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità.
“1. Gli aiuti per il trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L’intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote.
3. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all’interno dello Spazio economico europeo.
4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota.
5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all’utente.
6. L’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili”.
I destinatari del presente regime di aiuto sociale sono i residenti2 nel territorio della regione Sardegna utenti del trasporto aereo appartenenti, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, alle seguenti categorie:
a) residenti fino al compimento del 26° anno di età, ovvero tutti coloro che non abbiano ancora compiuto i 26 anni al momento in cui hanno usufruito del trasporto aereo;
b) residenti a partire dal compimento del 65° anno di età, ovvero tutti coloro che abbiano già compiuto i 65 anni al momento in cui hanno usufruito del trasporto aereo.
L’entità del singolo aiuto consiste in un contributo sul prezzo del biglietto, nel limite massimo dello stesso, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all’utente del trasporto aereo.
Il biglietto aereo per cui è ammissibile ottenere l’aiuto deve essere riferito a rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all’interno dello Spazio economico europeo e quindi situati nei seguenti Stati: AUSTRIA, BELGIO, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA, LETTONIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA,PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.
Il singolo contributo, tendente a riportare il costo del biglietto per residente alle tariffe medie applicate in continuità territoriale, partirà da un minimo di € 25,00 a tratta, a fronte di una spesa compresa tra € 100,00 e € 125,00, e non potrà in alcun modo eccedere l’importo massimo di € 75,00 a tratta … ” .